D-L 17 marzo 2020 , n. 18 in pillole.

Cassa Integrazione Ordinaria e Assegno Ordinario , ART 19 .

I datori di lavoro che a causa dell’emergenza Covid19 sospendono o riducono l’attività lavorativa e rientrano nell’applicazione della Cig Ordinaria o dell’ Assegno Ordinario posso richiedere di accedere all’ammortizzatore sociale con la causale “Emergenza Covid-19” per un massimo di nove settimane dal 23 Febbraio 2020 e non oltre il mese di Agosto 2020.

Snellita, ma non di molto , la procedura per l’accesso all’ammortizzatore: l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con un termine di 3 giorni alla comunicazione preventiva potrà essere effettuata in via telematica.

Eliminati i termini stringenti dell’art. 15 e 30 del Job Act istituendo un termine unico: andrà presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.

I periodi di Cig Ordinaria e Assegno ordinario con causale Covid-19 saranno neutralizzati e non conteggiati per i limiti della fruizione ordinaria degli stessi previsti dal Job Act. Non incideranno quindi sulle richieste future.

Eliminata la contribuzione addizionale prevista dal Job Act per chi accede a Cig Ordinaria e Fondo di integrazione salariale.

Eliminato il requisito dell’anzianità lavorativa sull’unità produttiva, unico requisito è essere assunti presso l’azienda alla date del 23 Febbraio 2020.

Per le aziende che versano il FIS, con anche più di 5 dipendenti, che possono accedere alla Cigo, hanno la facoltà di accedere all’assegno Ordinario, che può essere concesso anche con pagamento diretto al lavoratore da parte dell’Inps.

Il decreto informa che il limite massimo per la Cigo è 1.347,2 milioni di euro.

Ai Fondi di Integrazione Salariale saranno invece trasferiti 80 milioni di euro.

Si attende come sempre la circolare attuativa dell’Inps.

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