Le pillole de Il Decreto CuraItalia!

Cassa Integrazione in Deroga: emergenza Covid-19 (art. 22)

Tutti i datori di lavoro, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che a causa dell’emergenza Covid-19 sospendono o riducono l’attività lavorativa e che non rientrano nell’applicazione della Cig Ordinaria o dell’ Assegno Ordinario, possono accedere in via esclusiva alla Cassa Integrazione in Deroga per periodo massimo di nove settimane.

La procedura di accesso all’ammortizzatore differisce per i datori di lavoro che hanno più o meno di 5 dipendenti. Per i primi (più di 5 dipendenti) è previsto l’accordo con le organizzazioni sindacali regionali comparativamente più rappresentative a livello nazionale; anche in questo caso, come per la Cigo, può essere concluso in via telematica . Per i secondi (meno di 5 dipendenti) non sarà necessaria la procedura di accordo.

Risulta eliminato il requisito dell’anzianità lavorativa sull’unità produttiva: unico requisito è essere assunti presso l’azienda alla data del 23 Febbraio 2020; mentre non vi è menzione del requisito più discusso, ovvero lo smaltimento delle ferie e dei permessi, in guisa che si attende la circolare attuativa dell’INPS.

Parimenti, non vi è menzione dei termini di presentazione della domanda ragion per cui si suppone restino invariati quelli ordinariamente contemplati per l’ammortizzatore, ovvero entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.

Per i lavoratori del settore agricolo, le ore di riduzione o sospensione delle attività sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Restano esclusi, da ogni tipologia di ammortizzatore i datori di lavoro domestico.

La norma nulla dispone in merito al contributo addizionale che le aziende richiedenti la CIGD sono obbligate a versare, indi ci si attende anche in questo caso la circolare attuativa da parte dell’INPS.

Il pagamento dei lavoratori arriverà obbligatoriamente in forma diretta da parte dell’INPS al lavoratore; non ci sarà quindi alcun anticipo da parte dei datori di lavoro.

Il decreto informa che il limite massimo per la Cig in Deroga è 3.293,2 milioni di euro.

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